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CONSULENZE PRESSO LE NOSTRE SEDI: nelle sedi Alessandria e di Asti riceviamo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18

TAR LAZIO INSERIMENTO IN GaE 

  • I ricorsi diplomati magistrali per l'inserimento in GaE sono fermi all'udienza del 15.12.2016 e il TAR LAZIO ha confermato, con provvedimento collegiale, l'accoglimento dell'istanza cautelare utile per l'inserimento nelle GaE. Siamo in attesa di un’udienza di merito;
  • I ricorsi TFA/PAS/LSFP per l'inserimento in GaE sentenza di merito di rigetto del 17.11.2016;
  • I ricorsi licei sperimentali per l'inserimento in GaE sono fermi all’udienza del 15.12.2016 e il TAR LAZIO ha confermato, con provvedimento collegiale, l’accoglimento dell’istanza cautelare utile per l’inserimento nelle GaE. Siamo in attesa di un’udienza di merito;

TAR LAZIO ESCLUSIONE DAL CONCORSO

  • RICORSO 1 – DOCENTI DI RUOLO ABILITATI: accolta l’istanza cautelare in data 24.05.2016. Non ancora fissata l’udienza di merito.
  • RICORSO 2 - DIPLOMA LINGUISTICO NO 36 MESI: respinta l’istanza cautelare e non ancora fissata l’udienza di merito.
  • RICORSO 3 - NON ABILITATI NO 36 MESI: respinta l’istanza cautelare, siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito.
  • RICORSO 4 - ABILITANDI SPECIALIZZANDI: respinta l’istanza cautelare e non ancora fissata l’udienza di merito davanti al TAR Lazio.
  • RICORSO 5 - DOCENTI DI RUOLO NON ABILITATI: accolta l’istanza cautelare e non ancora fissata l’udienza di merito.
  • RICORSO 6 - DIPLOMA LINGUISTICO 36 MESI: respinta l’istanza cautelare e non ancora fissata l’udienza di merito davanti al TAR Lazio.
  • RICORSO 7 - NON ABILITATI CON 36 MESI: respinta l’istanza cautelare, siamo in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

TAR LAZIO ESCLUSIONE DAL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI

  • DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO: all’udienza del 03.12.2015 è stato disposto il rinvio al merito della decisione senza alcun provvedimento cautelare. Per la decisione di merito è stata fissata l’udienza al 17.01.2017.
  • DOCENTI SENZA 36 MESI DI SERVIZIO: il ricorso è stato rigettato nel merito con sentenza n. 3022/2017 emessa a seguito dell'udienza del 17 gennaio 2017.
  • DOCENTI SENZA DOMANDA: all’udienza del 17.12.2015 è stato disposto il rinvio al merito della decisione senza alcun provvedimento cautelare. Siamo in attesa della sentenza di merito.
  • DOCENTI NEO ABILITATI: all’udienza 17.12.2015 è stato disposto il rinvio al merito della decisione senza alcun provvedimento cautelare. Siamo in attesa della sentenza di merito. 

Ulteriori dettagli: http://www.cislscuola.it/index.php?id=4860

GIUDICE ORDINARIO STABILIZZAZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO

La vicenda giudiziaria della stabilizzazione del personale scolastico fa riferimento a una sentenza della Corte Europea che dichiara la posizione illegittima dello Stato Italiano sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi. In merito a ciò, la Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro, si è pronunciata con la sentenza n.22552 del 7 novembre 2016 restringendo di molto i casi in cui viene riconosciuto il risarcimento del danno sulla questione della stabilizzazione del personale scolastico. In primo luogo, la Corte di Cassazione afferma che nessuna stabilizzazione può essere disposta da un giudice, in secondo luogo, afferma che hanno diritto al risarcimento del danno solo coloro che hanno superato i 36 mesi anche non continuativi. Al fine di tale computo non si considerano le supplenze temporanee, non si considerano i contratti 2015/16 in quanto successivi all’allineamento del nostro ordinamento all’Unione Europea con la cosiddetta “Buona Scuola”. Inoltre, con questa sentenza, è stato stabilito che hanno diritto al risarcimento del danno solo coloro che hanno stipulato contratti su posti dell’organico di diritto. In definitiva, occorre che il ricorrente abbia stipulato almeno quattro contratti al 31/08. Invece, per il risarcimento del danno, la Corte ha stabilito che si considerano le cattedre su organico di fatto (30/06) solo se si dimostra, contratto per contratto, che si sia verificata un’anomalia nell’attribuzione degli incarichi e, inoltre, che si tratti sempre della stessa cattedra dello stesso istituto. Naturalmente, dal risarcimento danni, resta escluso tutto il personale che, nel frattempo, è stato immesso in ruolo. Per fortuna la Corte di Cassazione non afferma nulla su anzianità di servizio e differenziali retributivi, pertanto, i giudici che si sono trovati a decidere su questo punto, potevano decidere se assoggettarli alle limitazioni connesse al risarcimento del danno oppure considerarli con una natura diversa da quella risarcitoria, riconoscendoli quindi al ricorrente. E’ assurdo come molti siti web dedicati alla scuola abbiano presentato la sentenza n.22552/2016 come una sorta di apertura della Cassazione al risarcimento del danno, piuttosto che, come un restringimento delle casistiche sulle quali poter chiedere detto risarcimento. Esiste, inoltre, una sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 20 luglio 2016, che cerca di “cancellare” l’illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato. Secondo questa sentenza lo Stato Italiano può reiterare i contratti a tempo determinato se l’ordinamento stabilisce dei deterrenti e/o delle sanzioni volte a spingere verso la stabilizzazione. Le sanzioni possono essere il passaggio automatico al tempo indeterminato oppure il risarcimento del danno. La Corte afferma che lo Stato Italiano ha creato i deterrenti necessari con la cosiddetta “Buona Scuola” permettendo ai docenti di diventare di ruolo mediante un concorso e/o un piano straordinario di assunzioni. Per il personale ATA non è stato previsto alcun piano straordinario di assunzioni e, pertanto, deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura prevista dal comma 132 dell’art.1 della L.107/15. Questo pronunciamento della Corte Costituzionale ha condizionato le sentenze dei giudici ordinari che, nella maggior parte dei casi, non assegnano più il risarcimento danni ai docenti e, se è stato immesso in ruolo nel frattempo, neanche al personale ATA. Questi ricorsi sono attualmente ancora attivi e avranno probabilmente come risultato quello del recupero dei differenziali retributivi e del riconoscimento dell’anzianità. Per questi motivi, anche l’eventuale rinuncia alla causa del personale immesso in ruolo, è da valutare caso per caso.

Prof. Federico De Martino

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI


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