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Indicazioni operative sciopero degli scrutini

Dettagli
Pubblicato: 27 Maggio 2015

Riepilogo delle regole da rispettare in caso di sciopero che ricada durante gli scrutini di fine anno.
Nell’accordo sull’attuazione della legge 146/2000 allegato al CCNL/1999 (attualmente in vigore perché l’ultimo validato dalla commissione di garanzia) e nel successivo accordo al Miur sui minimi ATA dell’8 ottobre 1999 si definiscono gli ambiti relativi ai minimi di servizio da garantire in caso di scioperi:
ART. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE.
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali ….. dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
 (omissis)
ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
 (omissis)
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
 (omissis)
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (quali sono gli scrutini) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
 (omissis)
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
 (omissis)
Accordo sui servizi minimi essenziali al Miur dell’8 ottobre 1999
(minimi Ata)
Art. 1  (omissis)
Comma 1
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e della valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza all’ingresso principale.
Art. 2
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all’insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.
 (omissis)
IN CONCRETO
Personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
In base alla suddetta norma, tutt’ora in vigore, FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA hanno proclamato lo sciopero breve di un’ora degli scrutini da parte del personale docente per due giornate consecutive.
Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.
Sono esclusi dall’azione di sciopero gli scrutini riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti.
Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:
- è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;
- se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in
cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto dell’eventuale adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno;
- il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;
- ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.
Personale docente della scuola dell’infanzia
Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto.
Personale Ata
Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL/99.
Personale educativo
Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa.
Il personale educativo ed Ata dei convitti ed educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima ora di servizio oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura delle lezioni.
FAQ
1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della stessa giornata?
Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.
2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?
Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.
Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.
3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?
No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque rinviato.
4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?
Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi,
quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).
5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?
La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell’art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l’obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS
6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?
Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

Estratto dal vademecum.

PROF. FEDERICO DE MARTINO

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI

SCRIMA: ROMPE L'UNITA' CHI ALIMENTA POLEMICHE PRETESTUOSE

Dettagli
Pubblicato: 26 Maggio 2015
La Cisl sta seguendo nella vertenza sul ddl di riforma della scuola una linea chiara e coerente, segnata dagli obiettivi individuati unitariamente e dalle iniziative di mobilitazione unitariamente messe in campo per conseguirli. Del tutto pretestuoso e strumentale il tentativo di accreditare inesistenti “cambi di rotta”, attraverso letture distorte e fuorvianti di un’intervista nella quale non vi è alcuna presa di distanza, e ancor meno smentita, rispetto al percorso che unitariamente si sta seguendo nel confronto in atto col governo per ottenere sostanziali modifiche al ddl in discussione alla Camera.
Chiedere che le prerogative del dirigente si esercitino in modo condiviso, valorizzando le sedi contrattuali e partecipative, salvaguardando ruoli e competenze degli organi collegiali e dei soggetti che rappresentano i lavoratori e l’utenza; chiedere che il piano di assunzioni si estenda anche ai lavoratori precari oggi non rientranti nella platea dei destinatari; chiedere che nella valutazione dei docenti non intervengano studenti e genitori; chiedere che nella distribuzione di risorse alle scuole si privilegino attraverso criteri contrattati quelle operanti nelle aree di maggior disagio, significa riproporre punti essenziali della piattaforma di uno sciopero, quello del 5 maggio, il cui valore è ribadito con forza in chiusura dell’intervista “incriminata”. 
A questa piattaforma ci siamo sempre attenuti e ci atteniamo anche in questa fase, impegnati a verificare come e quanto la dichiarata disponibilità al confronto si tradurrà, da parte nel governo, nella disponibilità ad accogliere le richieste unitariamente sostenute dalle organizzazioni che quella mobilitazione hanno proclamato e guidato. 
Rompere e indebolire il fronte sindacale è dunque responsabilità che in questo momento ricade per intero su chiunque inneschi e alimenti polemiche pretestuose e strumentali, rischiando di vanificare per pura smania di protagonismo il patrimonio di credibilità e di forza costruito con una grande mobilitazione e uno sciopero così ampiamente condiviso. L’unità si costruisce mettendo assieme opinioni, culture, appartenenze diverse, individuando insieme sia gli obiettivi che le forme di lotta da mettere in campo. Questa è la regola che informa da sempre il comportamento di un sindacato vero e serio. A nessuno può essere riconosciuto il diritto di fare di se stesso e delle proprie decisioni il metro su cui misurare l’unitarietà degli altri: specie quando non si è nemmeno partecipi dello schieramento che ha promosso la mobilitazione portandola a un’ampiezza di partecipazione senza precedenti. 
Viene peraltro da chiedersi che senso abbia, in questo momento, assumere come questione centrale del dibattito il cosiddetto “blocco degli scrutini”, offrendo al governo un comodo diversivo per distogliere l’attenzione dal cuore delle questioni su cui è invece indispensabile concentrare attenzione e impegno.
Che il segretario della CISL dichiari di non voler confluire su iniziative decise autonomamente dai Cobas, che sono cosa ben diversa da quelle portate avanti insieme dalle organizzazioni rappresentative, non può destare alcuna sorpresa, in quanto conferma una linea di comportamento sempre seguita dalla CISL nella sua lunga storia. E’ invece molto chiaro il richiamo fatto al governo perché rispetti l’agenda di impegni sottoscritta a palazzo Chigi il 12 maggio, dando al disagio del mondo della scuola le risposte necessarie ad attenuare lo stato di tensione che si è determinato in questi mesi per
Non meritano invece risposta le affermazioni insultanti e ingiuriose che non dovrebbero mai trovare spazio nella discussione fra persone civili, e che invece purtroppo finiscono spesso per sostituirsi interamente ad una ragionata argomentazione. Tutto ciò è particolarmente grave quando avviene fra gente di scuola, che alla tolleranza, al rispetto delle opinioni diverse, alla creanza nei toni e nell’uso delle parole dovrebbe assegnare particolare valore e informare i suoi comportamenti, essendo chiamata a educare e formare i cittadini di domani.
 
Come da notizia arrivataci dal nazionale
 
PROF. FEDERICO DE MARTINO
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI

GRADUATORIE DI ISTITUTO: EMANATE DISPOSIZIONI SU FINESTRE SECONDA FASCIA

Dettagli
Pubblicato: 19 Maggio 2015
Trasmettiamo, in allegato, il decreto ministeriale  n. 248 del 4 maggio u.s. e la nota prot. n. 14578 del 13 maggio u.s. con cui l'amministrazione emana le disposizioni relative ai criteri di costituzione degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di Istituto di II fascia - meglio note come "FINESTRE" - in applicazione degli articoli 14 comma 2 del DM 312/2014 (secondo ciclo del TFA) e 14 comma 1 del DM 353/2014 (aggiornamento delle graduatorie di istituto).
La procedura è rivolta agli aspiranti docenti supplenti che acquisicono l'abilitazione entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ciascun anno di vigenza del triennio di validità delle graduatorie. 
I termini per la presentazione delle domande saranno di volta in volta definiti con apposito decreto direttoriale.
 
Gli altri titoli valutabili sulla base della Tabella di valutazione allegato A allo stesso DM, devono essere posseduti entro il 23 giugno 2014 (termine di presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto fissato dal DM 353/2014).

 

In attesa delle "finestre" è comunque prevista la precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze per quegli aspiranti che sono già inseriti nella terza fascia delle graduatorie. A tale fine dovrà essere presentata domanda tramite POLIS alla scuola polo. Evidenziano che questa possibilità è rivolta, pertanto, ai soli supplenti della scuola secondaria che con il titolo di studio hanno potuto chiedere l'inclusione in terza fascia entro il 23 giugno u.s.. Per l'infanzia e la primaria, infatti, non è stata costituita la terza fascia a seguito della coincidenza tra titolo di studio e abilitazione. 

 

Con la medesima cadenza semestrale sarà inoltre possibile presentare il titolo di specializzazione per il sostegno (senza alcun aggiornamento del punteggio). E' prevista la possibilità di messa a disposizione per l'assegnazione delle supplenze di sostegno, con criteri non precisati nei testi diramati.

Le disposizioni sono pubblicate sul sito internet e nella rete Intranet del MIUR.

Si riporta come da comunicato CISL SCUOLA NAZIONALE.
 
PROF. FEDERICO DE MARTINO
 
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI

Ipotesi contratto integrativo assegnazioni e utilizzazioni

Dettagli
Pubblicato: 15 Maggio 2015

Questa settimana è stata sottoscritta l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2015/16.

Ricordiamo i termini che saranno previsti per la presentazione delle domande dopo la sottoscrizione definitiva del contratto, che interverrà a seguito della conclusione dell'iter di certificazione:
- entro il 15 giugno per la scuola dell’infanzia e primaria, con le procedure POLIS
- entro il 15 luglio per la scuola secondaria, con le procedure POLIS
- stesso termine del 15 luglio, ma in formato cartaceo per i docenti di religione cattolica e per il personale educativo
- entro il 10 agosto per il personale ATA, utilizzando il formato cartaceo

Di seguito proponiamo in estrema sintesi le lievi modifiche apportate al testo, fatti salvi i necessari adeguamenti di riferimenti normativi e anno scolastico:

Articolo 1
- al comma 12: Inserita la clausola di salvaguardia che consentirà la riapertura del confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, a seguito di disposizioni del disegno di legge sulla Buona scuola che abbiano incidenza sulle materie disciplinate dal CCNI.
- evidenziamo che nello stesso articolo è stato eliminato il richiamo agli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2012 con riferimento agli eventi sismici. Eventuali disposizioni particolari per le utilizzazioni nelle zone terremotate dell'Abruzzo e delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo potranno essere introdotte in sede di contrattazione decentrata regionale. Al riguardo è stato integrato il comma 3 dell'art. 3.

Unificazione delle aree di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Il testo è stato aggiornato, all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 11 con le disposizioni già introdotte al riguardo con la sequenza contrattuale del 22/7/2014

Licei musicali e coreutici - art. 6 bis
Al comma 8 è stato chiarito che i docenti della classe di concorso 77/A possono presentare domanda di utilizzazione per l'insegnamento di esecuzione e interpretazione solo per le stesse specialità strumentali per le quali hanno maturato i tre anni di servizio come titolari. Sono counque fatte salve le conferme dei docenti già utilizzati.
Al comma 9 per storia della musica il chiarimento introdotto fa salve le conferme prioritarie dei docenti già impiegati nelle sperimentazioni di ordinamento negli aa.ss. 2009/2010 e precedenti, rispetto al possesso dei nuovi titoli di studio richiesti per l'accesso all'insegnamento dall'allegato E e dallo stesso comma. 

Come da comunicato cisl scuola nazionale.

PROF. FEDERICO DE MARTINO
 
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI

COMUNICATO SINDACALE UNITARIO SULLO SCIOPERO DEL 5 MAGGIO

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Pubblicato: 11 Maggio 2015

Lo sciopero della scuola del 5 maggio, indetto unitariamente da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e GILDA ha avuto un grande successo con una adesione senza precedenti. La percentuale nazionale si colloca tra il 70 e l'80% e le provincie di Alessandria e di Asti non fanno eccezione. Molti istituti sono rimasti chiusi nella giornata di martedì, la media Pertini e l'istituto Barletti di Ovada solo per fare qualche esempio. Oltre 150 lavoratrici e lavoratori sono partiti da Alessandria su 3 pullman, prendendo parte alla grande manifestazione di Milano.

Il mondo della scuola si è espresso in modo chiaro e forte contro un progetto di riforma che non solo i lavoratori, ma anche studenti, famiglie e cittadini sentono lontano dai loro bisogni e dalle loro attese. Pretendere di riformare la scuola facendo a meno di ascoltarla è un atto di presunzione che impedisce alla scuola italiana di percorrere la strada della vera innovazione, di un cambiamento giusto, necessario e condiviso. Gli insegnanti hanno chiesto chiaramente di essere ascoltati. I primi segnali che giungono dai presidenti della Camera e del Senato lasciano ben sperare.

Nei prossimi giorni serve un dialogo vero, attraverso incontri urgenti con i parlamentari che stanno esaminando il testo del disegno di legge sulla scuola.

I sindacati tutti insieme non smetteranno di chiedere una scuola migliore: riforme, investimenti, fine del precariato, rinnovo del contratto.

CARLO CERVI

CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI

 

  1. Una manifestazione partecipata contro DDL "La Buona Scuola"
  2. Manifestazione a Milano DDL "La buona scuola"
  3. Benvenuti sul nuovo sito Cisl Scuola Alessandria e Asti

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Admin: prof. Federico De Martino

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