Di seguito riportiamo un riassunto delle normative pensionistiche in vigore:
Requisiti posseduti entro 31/12/2011 (ante Legge Fornero D.L.201/2011)
- Quota 96:
- con almeno 60 anni età e almeno 35 anni di contributi. Il requisito di quota 96 può essere raggiunto sommando le frazioni superiori ai 60 anni con le frazioni superiori ai 35 anni.
- Vecchiaia:
- uomini: 65 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione oppure 15 anni di contribuzione per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992.
- donne: 61 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione oppure 15 anni di contribuzione per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1992.
- Anzianità:
- con 40 anni di contributi al 31/12/2011, indipendentemente dall’età anagrafica.
- D’ufficio:
- chi è in possesso dei requisiti previsti entro il 31/12/2011 (quota 96, vecchiaia, anzianità) e compie 65 entro 31/08/2016.
Requisiti successivi al 31/12/2011 (post Legge Fornero D.L.201/2011)
- Vecchiaia:
- D’UFFICIO: 66 anni e 7 mesi se posseduti entro il 31/08/2016 con 20 anni di contribuzione.
- A DOMANDA: 66 anni e 7 mesi se posseduti entro il 31/12/2016 con 20 anni di contribuzione.
- Anticipata: A DOMANDA
- Uomini: con 42 anni e 10 mesi di contribuzione entro il 31/12/2016 senza alcun arrotodamento.
- Donne: con 41 anni e 10 mesi di contribuzione entro il 31/12/2016 senza alcun arrotondamento
- Pensione + part time (per chi non ha compiuto i 65 anni di età entro il 31/12/2016): A DOMANDA
- Uomini: con 42 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016
- Donne: con 41 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016
- Chi ha quota 96 entro il 31/12/2011
- Opzione donna:
- con 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi posseduti entro il 31/12/2014.
- con 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi posseduti entro il 31/12/2015.
- Salvaguardati:
- IV° e VI° salvaguardia: possibilità di accedere a pensione con requisiti ante Fornero (quota e anzianità) per coloro che al 31/12/2011 hanno fruito del congedo straordinario o dei permessi giornalieri per assistenza a persona gravemente disabile ex Legge 104/92. Tale personale, se in possesso di certificazione INPS di diritto al pensionamento ai sensi della IV° salvaguardia, potranno accedere alla pensione dal 1° giorno successivo a quello di cessazione anche se anteriore al 31/08/2016
- VII° salvaguardia: possibilità di accedere a pensione con requisiti ante Fornero (quota e anzianità) per coloro che al 31/12/2011 hanno fruito del congedo per assistenza a persona gravemente disabile ex art.42 c.5 decreto legislativo 1551/2001 e maturano i requisiti a pensione entro il dicembre 2016.
- Trattenimento in servizio
- Per raggiungere il minimo contributivo (20 anni di contributi) e non hanno compiuto 70 anni.
Come da riassunto pervenutoci dalla CISL SCUOLA PIEMONTE.
Prof. Federico De Martino
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI