Target notizia: personale scolastico a tempo indeterminato e determinato
Gli incarichi che danno diritto ad assentarsi, a norma del D.P.R. n.361/1957, sono: presidente di seggio, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, rappresentante dei partiti o dei gruppi, rappresentante dei promotori del referendum. Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo) sia nel pubblico che nel privato, chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento, per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla Legge n. 53/90, e dell’art. 1 della Legge 29.1.1992, n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti. I componenti del seggio elettorale o rappresentanti di lista o comunque impegnati in operazioni connesse, hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero da concordare con il datore di lavoro, in rapporto anche alle esigenze di servizio. Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte, il lavoratore avrà diritto a considerare la nuova giornata come giorno dedicato alle operazioni elettorali e, pertanto, le giornate di diritto al riposo dovrebbero essere i due giorni successivi.
Prof. Federico De Martino
CISL SCUOLA ALESSANDRIA-ASTI