Domenica 4 dicembre 2016 si svolgerà il Referendum Costituzionale concernente “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” (G.U. n. 227 del 28/9/2016 Decreto del Presidente della Repubblica). Le operazioni di votazione si svolgeranno su tutto il territorio nazionale nella sola giornata di domenica 4 dicembre 2016.
I locali delle scuole sede di seggio elettorale saranno messi a disposizione dei Comuni dal pomeriggio di Venerdì 2 dicembre sino all’intera giornata di Lunedì 5 dicembre. Personale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali. La CM n. 132 del 29.4.1992 riporta i testi integrali di alcune note del MEF dalle quali si evince che i dipendenti civili dello stato, impegnati in operazioni elettorali, hanno diritto al riposo compensativo:
· per la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 6 giorni;
· per il sabato e la domenica, in caso di articolazione dell’orario di servizio settimanale su 5 giorni.
E' esclusa qualsiasi possibilità di opzione per il pagamento di specifiche quote retributive. Personale che debba recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio. E' data possibilità di fruire, nei giorni delle elezioni, degli istituti contrattuali disciplinati dal CCNL (permessi retribuiti, ferie). La chiusura delle scuole sede di seggio e la conseguente sospensione delle attività didattica avviene su richiesta delle Amministrazioni comunali agli UUSSRR.
Il personale docente e ATA in servizio presso una scuola il cui edificio non è sede di seggio è obbligato a svolgere la normale attività didattica e lavorativa. Personale in servizio in scuola sede di seggio:
· Il personale docente, analogamente alle altre situazioni di sospensione dell’attività didattica (ad es. per causa di forza maggiore, maltempo, disinfestazioni ecc.), non è tenuto a prestare attività di insegnamento in altri plessi o sezioni staccate dell’istituzione scolastica. E’ fatta salva l’eventuale programmazione di attività funzionali all’insegnamento deliberate nell’ambito del POF.
· Per il personale ATA svolge un ruolo fondamentale la contrattazione di istituto (art. 6 lettere h), e), m), CCNL 2007) che, nel rispetto delle competenze e responsabilità degli Organi Collegiali, del Dirigente scolastico e del DSGA, individua modalità e criteri per un’equa utilizzazione del personale e un’eventuale diversa articolazione della prestazione lavorativa in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola. Con apposita disposizione motivata da esigenze lavorative concrete e con congruo anticipo, il personale ATA può essere assegnato a svolgere temporaneamente il proprio servizio nelle altre sedi scolastiche che non sono seggio elettorale.
Come da comunicato del nazionale.
Prof. Federico De Martino